Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge-quadro 21/11/2000 n.353 in materia di incendi boschivi prevede, al comma 2 dell’art.10, l’obbligo per i Comuni di effettuare un censimento dei soprassuoli percorsi dagli incendi, partendo dai rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato per mezzo delle schede AIB/ FN che contengono una serie di dati descrittivi dell’area percorsa dal fuoco e dello svolgimento dell’evento, al fine principale di applicare i vincoli imposti dal comma 1 del predetto articolo.
La Regione Emilia Romagna, riconoscendo il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, ha approvato i seguenti disposti:

  • Delibera di Consiglio Regionale 18 gennaio 2005 n.639;
  • Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale 2 maggio 2007 n. 114;
  • Delibera di Consiglio Regionale 2 luglio 2012 n. 917;
  • Delibera di Giunta Regionale 2 agosto 2017 n. 1172;
  • Delibera di Giunta Regionale 21 dicembre 2020 n. 1928;
  • Delibera di Giunta Regionale 20 dicembre 2021 n. 2159;
  • Delibera di Giunta Regionale 18 luglio 2022 n. 1211;

Tali atti di pianificazione definiscono l’insieme delle attività di previsione e prevenzione degli incendi che consistono principalmente nell’individuazione delle aree e dei periodi di alto indice di pericolosità, nell’attuazione degli interventi utili al fine della protezione e del contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della cartografia necessaria per l’individuazione delle aree percorse dal fuoco; prevedono, inoltre, la costituzione di un archivio regionale contenente le cartografie delle aree percorse dal fuoco con aggiornamento annuale.

Successivamente, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007 n.3524, all’art. 1 comma 7, ha ribadito l’obbligo a carico dei Comuni di censire, tramite l’istituzione di apposito catasto da aggiornare annualmente, le aree del proprio territorio percorse dal fuoco.

Il recente Decreto-Legge n. 120/2021 convertito con Legge n. 155/2021 disciplina ulteriormente le procedure di apposizione di tali vincoli scandendone in maniera puntuale le tempistiche (in particolare con l’art. 3 “Misure per l’accelerazione dell’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco”, ma anche con l’art. 5 che va a modificare in diversi punti la Legge-quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000)

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, così censiti, sono soggetti a divieti, prescrizioni e sanzioni (art. 10 della L. 353/2000); precisamente, tali vincoli sono distinti in:

  • Vincoli quindicennali: Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto.
  • Vincoli decennali: Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;
  • Vincoli quinquennali: Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
  • Vincoli triennali: E’ vietato per tre anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, la raccolta dei prodotti del sottobosco.

Il Comune di Castellarano con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 08/06/2022 ha istituito il “Catasto delle aree percorse dal fuoco“, in adempimento alle disposizioni della Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”

Con successivo atto di Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2022 ha approvato l’elenco definitivo delle aree percorse dal fuoco relativo alle annate dal 2011 al 2021

Con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 20/06/2023 è stato approvato l’elenco delle aree percorse dal fuoco relativo all’annata 2022.