Accesso Civico

L’Articolo 5 del Decreto Legislativo riguardante gli obblighi di pubblicazione e trasparenza, prevede il diritto di Accesso civico disciplinato nel seguente modo:

  1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
  3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

Il soggetto al quale inoltrare la richiesta di accesso civico è il Responsabile della trasparenza  Dott. Toni Agostino (Vicesegretario Comunale)
e-mail: – tel. 0536/850114

Il Titolare potere Sostitutivo al quale rivolgersi in caso di ritardo o mancata risposta è:  Dott. Toni Agostino (Vicesegretario Comunale)
e-mail: – tel. 0536/850114

In attuazione di quanto previsto dall’art. 5-bis co. 6 del D.Lgs 33/2013, introdotto dal D.Lgs 97/2016,

si riportano nella sezione diritto di accesso civico, presente nella home page del sito al seguente percorso Home Page | diritti del cittadino | diritto di accesso civico ,  le modalità per esercitare il diritto di accesso civico e la relativa modulistica .

Registro degli accessi

Secondo quanto stabilito dalla deliberazione delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016 ogni amministrazione deve istituire un Registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso) a partire dal 23 dicembre 2016.
Il registro deve essere tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi.

REGISTRO DEGLI ACCESSI 2021 – 1 sem

REGISTRO DEGLI ACCESSI 2020- 2 sem

REGISTRO DEGLI ACCESSI 2020 -1 sem

REGISTRO DEGLI ACCESSI 2019