Guida all'IMU, Delibera aliquote e detrazioni anno 2013- Dichiarazione IMU

A decorrere dall’ 1.01.2012 è istituita l’Imposta Municipale Propria, che trova applicazione in via sperimentale, come previsto dall’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011. Art. 1, comma 380, lett. f) e g) Legge n. 228/2012 – Decreto Legge n. 54/2013.

Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2012 per l’approvazione del Regolamento IMU -coordinato con le disposizioni di legge vigenti e modificato con Delibera di C.C. n. 56 del 25.06.2012 e con delibera C.C. n. 27 del 29.04.2013.
Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29.04.2013 per la determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta per l’anno 2013 – IMU, pubblicata sul sito www.finanze.it in data 03.05.2013.

CHI DEVE PAGARE:
Sono soggetti passivi dell’imposta municipale propria ex art.9, c. 1 D.Lgs n.23/211, i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

Mini-IMU da pagare entro il 24 Gennaio 2014.
Il D.L. n. 133/2013 all’art.1, c. 5 dispone che per i Comuni che hanno adottato un’aliquota maggiore rispetto a quella standard (
4 per mille per l’abitazione principale e 7,6 per mille per gli altri immobili) per gli immobili per i quali è stata introdotta l’abolizione della rata di saldo IMU 2013, entro il 24 gennaio 2014 il contribuente dovrà effettuare un versamento integrativo pari al 40% dell’imposta calcolata per differenza tra l’imposta dovuta sulla base dell’aliquota adottata e l’imposta dovuta sulla base dell’aliquota standard corrispondente, cosiddetta mini-IMU.
Tale versamento andrà effettuato entro il 24 gennaio 2014 utilizzando il modello F24.
Codice catastale: C141
Codice tributo abitazione principale: 3912
Codice tributo terreni: 3914
barrare la casella SALDO
anno di riferimento:2013

Saldo IMU 2013
Con il Decreto-legge del 30 Novembre 2013 n. 133 è abrogato il pagamento del SALDO IMU 2013- CON SCADENZA 16/12/2013 per le seguenti categorie di immobili:

  • abitazione principale (con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (una per categoria C/6, C/2, C/7);
  • unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR n. 616/1977;
  • gli immobili di cui all’art. 4, comma 12-quinques del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ovvero la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • gli immobili di cui all’art. 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 ovvero l’immobile, purchè non sia censito in una delle categorie catastali A/1-A/8-A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, nonchè dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs n.139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
  • i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, d cui all’art, 13, comma 5, del decreto-legge n. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui  all’art. 13, comma 8, del decreto-legge n. 201/2011;

L’agevolazione non si applica per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente da quelli di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge n. 133/2013.

Acconto IMU 2013
L’ art. 13 c. 13- bis del D.L. n. 201/2011, modificato dall’art. 10 c. 4 lett. b) del D.L. 35/2013, attualmente vigente, stabilisce che i contribuenti devono effettuare il versamento della prima rata entro il 17 giugno 2013, tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati sul sito www.finanze.it alla data del 16 maggio di ciascun anno d’imposta.
Il recente Decreto Legge n° 54 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 117 del 21/05/2013 ha disposto la sospensione della rata di acconto IMU 2013 per le seguenti tipologie di immobili:

  • abitazione principale (con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (una per categoria C/6, C/2, C/7);

  • unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

  • alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP;

  • terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art.13, commi 4,5 e 8 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22.12.2011.

Qualora sia dovuto il versamento per l’abitazione principale per le tipologie A/1, A/8 e A/9 le detrazioni d’imposta deliberate sono:

Detrazione base per abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo € 200,00,

Per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale è prevista una detrazione di € 50,00 fino ad un massimo di € 400,00, pertanto la detrazione massima è pari a € 600,00.

Per disposizione regolamentare del Comune la detrazione pari ad € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

La sospensione del pagamento della rata di acconto riguarda una sola pertinenza per ciascuna categoria, pertanto in caso di 2 pertinenze con medesima categoria catastale (es. autorimesse di cat. C/6) per una delle due occorre procedere al pagamento della prima rata entro il 17 giungo 2013.

Il Decreto legge n. 54/2013 prevede la sospensione dei versamenti per le fattispecie sopraelencate in vista di una riforma complessiva della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare.

MODALITA’ DI CALCOLO:
Per l’anno 2013, l’ IMU andrà versata al Comune di Castellarano per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale, ad eccezione dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D per i quali il versamento dovrà essere suddiviso tra la quota statale e quella comunale. Allo Stato va versata la quota dell’imposta relativa ai fabbricati di categoria D calcolata ad aliquota standard dello 0,76% mentre al Comune va versato l’incremento di aliquota deliberato pari al 0,3%.

ART. 1 C. 380 LETT. F) LEGGE 24.12.2012 N. 228 (LEGGE DI STABILITA’ 2013): è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del citato decreto legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art.13;
ART. 1 C. 380, LETT. G) LEGGE 24.12.2012 N. 228 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%.

QUANDO SI PAGA E COME SI PAGA :
Per l’anno 2013 le scadenze sono:
il 17 giugno 2013 per la rata d’acconto
il 16 dicembre 2013 per la rata a saldo.

In alternativa è possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 17 giugno.

Il versamento minimo è di € 12,00 riferito all’imposta annua totale e non alla quota spettante agli eventuali singoli comproprietari, rata per rata.
Il versamento dell’imposta si effettua
esclusivamente tramite utilizzo del modello F24  (codice catastale del Comune di Castellarano C141).
Il Comune di Castellarano
non rientra nell’ elenco dei comuni montani.

Per la compilazione del Mod. F24 delle somme dovute utilizzare i seguenti codici tributo:
3912– denominato: IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze                                      -art. 13, c.7, d.l. 201/2011 – COMUNE.
3913– denominato: IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE.
3914– denominato: IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE.
3915– denominato: IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO.
3916– denominato: IMU – imposta municipale propria per le aree fabbr. – COMUNE.
3917– denominato: IMU – imposta municipale propria per le aree fabbr. – STATO.
3918– denominato: IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbr. – COMUNE (escluse cat. catastali D)
3925 denominato: IMU – imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
3930 denominato: IMU – imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE (quota 0,30%)
3923– denominato: IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE.
3924– denominato: IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE.

Aliquote IMU e detrazioni per l’anno 2013:
Con delibera di C.C. n. 28 del 29/04/2013 sono state determinate le seguenti aliquote e detrazioni :

Aliquota ordinaria

Aliquota 1,06%

Abitazione principale e relative pertinenze

Aliquota 0,60%

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’ art. 9 comma 3 D.L. n. 557/1993

Aliquota 0,20%

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

Aliquota 1,06%

(quota statale 0,76%

quota comunale 0,30%)

Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in cui il possessore dell’immobile e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente. “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
Per
pertinenze dell’ abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unipertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’ unità ad uso abitativo.
Detrazione base per le abitazione principale e relative pertinenze € 200,00,

Per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale è prevista una detrazione di € 50,00 fino ad un massimo di € 400,00, pertanto la detrazione massima è pari a € 600,00.

Per disposizione regolamentare del Comune la detrazione pari ad € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

COME SI CALCOLA :
l ‘imposta si determina applicando alla base imponibile le aliquote fissate dal Comune con Del. C.C. n.28 del 29/04/13, vedasi box allegati in alto a dx.

Sul sito alla sezione Tributi, pagina: CALCOLO IMU 2013 è attivo uno schema di calcolo per agevolare il contribuente che voglia autonomamente procedere al calcolo dell’IMU o del Ravvedimento Operoso e la relativa stampa del modello F24.
N.B.: Il calcolo IMU per abitazione principale è impostato solamente per le categorie catastali A/1, A/8, A/9, per tutte le altre abitazioni principali di categoria A si è in attesa di ulteriori disposizioni ministeriali.

BASE IMPONIBILE:COEFFICIENTI, MOLTIPLICATORI PER CALCOLO DELL’IMPOSTA:
Fabbricati
La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti moltiplicatori:
 

Categorie catastali: A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7

160

Categoria catastale: A/10

80

Categoria catastale: B

140

Categoria catastale: C/1

55

Categorie catastali: C/3 + C/4 + C/5

140

Categoria catastale: D (esclusi D/5)

    (65 dal 1/1/2013)

Categoria catastale: D/5

80

Terreni agricoli
la base imponibile si ottiene moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25% per i seguenti moltiplicatori 

Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

110

Altri terreni agricoli

135

i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs n. 99 del 24 marzo 2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dei medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino ad euro 25.500.
c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino ad euro 32.000.

Aree fabbricabili:
La base imponibile e data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita.
Per la determinazione del valore venale in comune commercio vedi delibera G. C. n. 60 del 03.06.2013.
Si precisa che la base imponibile è costituita dal valore dell’area fabbricabile anche nei seguenti casi: utilizzazione edificatoria dell’area, demolizione del fabbricato, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione.

ISCRITTI AIRE:
con l’introduzione dell ‘IMU, non è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta per abitazione principale e relativa detrazione in relazione alle unità abitative possedute ai cittadini residenti all’estero, per i quali si applicherà l’aliquota ordinaria dello 1,06 %.

AGEVOLAZIONI:
Il Dlgs n.16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 ha introdotto le seguenti agevolazioni all’applicazione dell’IMU:
la base imponibile su cui calcolare l’imposta è ridotta del 50%:
per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del Dlgs N.42/2004.
– per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’ inagibilità /inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia. Art.8 c. 1 lettera b del Regolamento Comunale IMU.
L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (Dpr 445/2000) sulle condizioni dell’immobile.
Detta riduzione si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.

DICHIARAZIONI IMU:
Con Decreto del 30 ottobre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato approvato il modello della Dichiarazione IMU e le relative istruzioni.- Entrambi i modelli sono scaricabili dal box in alto a dx.
La dichiarazione IMU va presentata in casi particolari che possono riassumersi in due grandi categorie:
– per immobili che godono di riduzione d’imposta
– per le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell’imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale.

TERMINI DI PRESENTAZIONE :
Tutte le variazioni che hanno generato l’obbligo dichiarativo e che sono intervenute nel 2013, potranno essere rese note al comune, con l’apposito modello, entro il 30/06/2014.
Il dl 35/2013 ha infatti eliminato sia la scadenza del 4/2/2013, originariamente prevista per le modificazioni rilevanti ai fini dichiarativi intervenute tra l’1/1/2012 e il 6/11/2012, sia il termine «mobile» dei 90 giorni entro il quale il contribuente avrebbe dovuto denunciare le variazioni verificatesi dal 7/11/2012 in poi.

RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Le finalità dello strumento del ravvedimento operoso sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni ed alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è pertanto possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica. (richiesta informazioni, avvisi si accertamento/liquidazione già notificati).
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24.
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.
Dell’avvenuto versamento del ravvedimento operoso va data comunicazione all’Ufficio tributi allegando copia della quietanza di pagamento del mod. F24.

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta presso l’Ufficio Tributi secondo le modalità sotto riportate.