RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU E TASI
Per evitare che vengano applicate sanzioni piene per tali omissioni dal nostro Ufficio addetto al controllo, il contribuente che si accorge, prima che se ne accorga l'Ufficio, di non aver provveduto nei termini previsti dalla legge ad effettuare i pagamenti richiesti, può versare tardivamente il tributo dovuto applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori.
Tale procedura si chiama "Ravvedimento Operoso".
Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008, dall'articolo 1, comma 20, lettera a) Legge n° 220/2010; dall'art. 23, c. 31, Legge n° 111/2011; Legge n. 190/2014;dal D.Lgs n.158//2015; dal c. 133 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità).
Riportiamo di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente alla omissione del versamento del tributo, in quanto risulta essere la più frequente.
Fattispecie A: omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione.
Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'IMU/TASI entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.
Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%, se la regolarizzazione avviene il quattrodicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%.
Gli interessi legali vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dello 0,1% a partire dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e dello 0,3 % annuo a partire dal 01/01/2018.
Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione da emendare o di quella emendativa: sanzioni del 5,56% (pari ad 1/9 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione rettificativa per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;
Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione rettificativa per la regolarizzazione contestualmente al pagamento.
Fattispecie C: omessa dichiarazione ed omesso/insufficiente versamento del tributo.
Regolarizzazione entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione: sanzione del 5% (pari ad 1/10 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;
Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione: sanzione del 10% (pari ad 1/10 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione contestualmente al pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 – Codice Comune C141 precisando che sanzioni ed interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.
In sede di compilazione del mod. F24 i codici tributo (vedi Risoluz. Agenzia Entrate n.35/E) sono esposti nella "SEZ: IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:
- nello spazio "codice ente/codice comune" :C141
- nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento di riferisce al ravvedimento
- nello spazio "Acc." barrare la casella se il pagamento di riferisce all'acconto
- nello spazio "Saldo" barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.
- nello spazio "Numero imm." indicare il n° immobili
- nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
Si precisa che in caso di ravvedimento il pagamento delle sanzioni e degli interessi deve essere contestuale al versamento dell'imposta.
Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo del mod. F24 vanno arrotondate all'euro.
Al contribuente che pur avendo effettuato il versamento tardivo dell'imposta non ha versato la corrispondente sanzione ridotta e gli interessi , verrà inviato, nei termini di legge, un avviso di liquidazione d'imposta con l'applicazione della sanzione per tardivo versamento e dei relativi interessi di mora. (ART. 15 D.LGS 24 SETTEMBRE 2015 N.158)
Dell'avvenuto versamento del ravvedimento operoso va data comunicazione all'Ufficio Tributi utilizzando il modello disponibile nel box in alto a destra ed allegando copia della quietanza di pagamento del mod. F24, a mezzo posta ordinaria o pec.