ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI VIGENTI PER L’ANNO 2019
Con Delibera di C.C. n. 58 del 20.12.2018 sono state determinate le seguenti aliquote:
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura | Aliquota 0,10% |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati | Aliquota 0,25% |
Fabbricati abitativi cat. A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze | Aliquota 0% |
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica,aventi le stesse finalità degli IACP |
Aliquota 0% |
Aree Fabbricabili | Aliquota 0% |
Altri Immobili | Aliquota 0% |
LA TASI SI APPLICA:
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA di cui al comma 8, art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni dalla L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
LEGGE DI STABILITA’ 2016 – LEGGE N. 208/2015:
Il commi 14 -15-16 della legge di stabilità 2016 L. n. 208/2015, riscrivendo il comma 669 della L. n.147/2013 ridefinisce il presupposto impositivo della TASI, prevedendone l’esclusione dell’abitazione principale di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7 ed immobili equiparati e le relative pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2 – C/6 – C/7.
DALL’ANNO 2016 LA TASI SI NON APPLICA ALLE SEGUENTI FATTISPECIE per immobili di categoria cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7:
ABITAZIONE PRINCIPALE:
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
IMMOBILI EQUIPARATI ALL’ ABITAZIONE PRINCIPALE:
ANZIANI E DISABILI
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FORZE DI POLIZIA /FORZE ARMATE
Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica.
ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008).
ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER I CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI ED ISCRITTI A.I.R.E.:
Una sola abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza – la casa non deve essere locata o data in comodato d’uso e si sottolinea come il trattamento pensionistico debba essere erogato dallo Stato straniero.
Trattandosi pertanto di una tipologia di esenzione/agevolazione, è richiesta la presentazione da parte del contribuente della dichiarazione IMU-TASI, da cui risulti che l’immobile non è né locato né concesso in comodato d’uso, ed alla quale sia allegata la documentazione comprovante il trattamento pensionistico estero, redatta dall’autorità competente in materia nello Stato di residenza, nella quale venga attestata la sussistenza del trattamento pensionistico.
Le suddette assimilazioni non si applicano per le unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9.
QUANDO SI PAGA E COME SI PAGA :
Per l’anno 2019 il versamento TASI dovuto al Comune di Castellarano si effettua in due rate di pari importo alle scadenze sotto indicate: |
il 17 GIUGNO 2019 per la rata d’acconto. il 16 DICEMBRE 2019 per la rata a saldo. |
In alternativa è possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 17 giugno.
Da Regolamento Comunale non si procede al versamento della tassa qualora l’importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno.
Il versamento dell’imposta si effettua esclusivamente tramite utilizzo del modello F24 (codice catastale del Comune di Castellarano: C141).
Per la compilazione del Mod. F24 delle somme dovute utilizzare i seguenti codici tributo:
3958 – denominato: TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
3959 – denominato: TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
3961 – denominato: TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER ALTRI FABBRICATI
3962 – denominato: TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – INTERESSI
3963 – denominato: TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – SANZIONI
compilando la “sezione IMU ed altri tributi locali” del mod.F24.
COME SI CALCOLA:
L’imposta si determina applicando alla base imponibile le aliquote fissate dal Comune con Del. C.C. n. 58 del 20.12.2018, vedasi allegati a fondo pagina.
Sul sito alla sezione Tributi, pagina: CALCOLO IMU-TASI 2018 sarà attiva la funzione di calcolo per agevolare il contribuente che voglia autonomamente procedere al calcolo del TASI o del Ravvedimento Operoso e la relativa stampa del modello F24.
BASE IMPONIBILE: COEFFICIENTI, MOLTIPLICATORI PER CALCOLO DELL’IMPOSTA:
Fabbricati
La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti moltiplicatori:
160 per i Fabbricati classificati nel gruppo catastale: A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali: C/2 – C/6 – C/7
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale: B
140 per i fabbricati nelle categorie catastali: C/3 – C/4 – C/5
80 per i fabbricati nella categoria catastale: D/5
80 per i Fabbricati nella categoria catastale: A/10
65 per i fabbricati clasificati nel gruppo catastale: D (esclusi D/5)
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale: C/1
Per i fabbricabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente possedutio da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili.
Qualora l’immobile sia occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta.La restante parte, coiè il 90%, è a carico del possessore.
ES:nel caso in cui il fabbricato non rivesta la qualifica di abitazione principale o equiparate ( e quindi non si applicano le detrazioni) e sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario, ad esempio il fabbricato rurale ad uso strumentale dell’agricoltura concesso in affitto.
Per ulteriori casi specifici e particolari si rimanda al regolamento TASI.
DICHIARAZIONI IMU-TASI:
Con Decreto del 30 ottobre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato approvato il modello della Dichiarazione IMU anno 2012 e successivi e le relative istruzioni. Entrambi i modelli sono scaricabili dal box in alto a dx.
La dichiarazione IMU-TASI va presentata in casi particolari che possono riassumersi in due grandi categorie:
– per immobili che godono di riduzione d’imposta
– per le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell’imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale.
TERMINI DI PRESENTAZIONE:
Tutte le variazioni che hanno generato l’obbligo dichiarativo e che sono intervenute nel 2019, potranno essere rese note al comune, con l’apposito modello, entro il 31/12/2020.
Si specifica che il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU è stato modificato ai sensi dell’art. 3-ter del Decreto-Legge 30.04.2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58. (modifica all’art. 1, comma 684, Legge 27/12/2013, n. 147)
RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Le finalità dello strumento del ravvedimento operoso sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni ed alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è pertanto possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica. (richiesta informazioni, avvisi si accertamento/liquidazione già notificati).
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24.
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi debbono essere versati unitamente all’imposta.
Dell’avvenuto versamento del ravvedimento operoso va data comunicazione all’Ufficio tributi allegando copia della quietanza di pagamento del mod. F24.
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta presso l’Ufficio Tributi secondo le modalità sotto riportate.
FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA
Con Delibera di G.C. n. 54 del 27/05/2014 è stato nominato responsabile dell’IMPOSTA IMU E TASI : DOTT. AGOSTINO TONI.
» Ufficio Tributi
Referente: Responsabile: Ghirelli Rag. Susanna
Indirizzo: Via Roma n. 7 – 42014 Castellarano
Tel.: 0536/850114
Fax: 0536/850629
E-mail:
Ricevimento al pubblico:
Lunedì : CHIUSO – Martedì : 8,15 – 12,45 – Mercoledì: CHIUSO – Giovedì : 8,15 – 12,45 e 14,00 – 17,00 – Venerdì: CHIUSO – Sabato: 8,15 – 11,45