CALCOLO IMU ANNO 2023 – STAMPA MODELLO F24

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GUIDA IMU

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU VIGENTI PER L’ANNO 2023:
Con Delibera di C.C. n. 59 del 28/12/2022 sono state determinate le seguenti aliquote e detrazioni: in particolare l’aliquota per gli immobili di categoria C/1 e C/3 è stata confermata al 0,96%.

Abitazione principale di categoria A/1, A/8
e A/9 e relative pertinenze

Aliquota 0,60%

immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D

Aliquota 1,06%
(quota statale 0,76%
Quota comunale 0,30%)

Terreni agricoli

Aliquota 1,06%

Fabbricati rurali strumentali all’agricoltura

Aliquota 0,10%

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita “beni merce”

ESENTI

Immobili commerciali / piccolo artigianali
di categoria C/1 e C/3

Aliquota 0,96%

per tutti gli altri immobili comprese le aree
fabbricabili

Aliquota 1,06%

Detrazione base per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze € 200,00;

CHI DEVE PAGARE:
Sono soggetti passivi dell’imposta municipale propria ex art. 9, c. 1 D.Lgs n.23/211, i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

LEGGE DI BILANCIO 2019
L’art. 1 comma 1092 prevede che l’agevolazione IMU per l’immobile concesso in comodato gratuito (a parente in linea retta entro il primo grado) in caso di morte del comodatario si estende al coniuge di quest’ultimo, ma solo se vi è la presenza di figli minori.

LEGGE DI STABILITA’ 2016 – Legge n. 208/2015: INTRODOTTE AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI
L’art.1 comma 10 dispone che l’imponibile delle abitazioni, ad eccezione di quelle di lusso (cat. A/1, A/8, A/9) concesse in comodato d’uso ai figli o genitori che le utilizzano come abitazioni principali, ai fini IMU è ridotto al 50% , purchè siano rispettate le seguenti prescrizioni:
– il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
– il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario;
– il comodante possieda un solo immobile in Italia in categoria A e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9.
Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall’art. 9  comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n.23, occorre allegare copia del contratto di comodato gratuito.

L’art.1 commi 53 e 54 dispone una riduzione d’aliquota stabilita dal Comune del 25% per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 09/12/1998Vedi accordo territoriale e Contratto Tipo.
La suddetta riduzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussiste la condizione suddetta.
Si deve presentare all’Ufficio Tributi la dichiarazione IMU ed allegare copia del contratto di locazione stipulato – vedi istruzioni.

A CHI SI PAGA:
Per l’anno 2022, l’ IMU andrà versata al Comune di Castellarano per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale, ad eccezione dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D per i quali il versamento dovrà essere suddiviso tra la quota statale e quella comunale. Allo Stato va versata la quota dell’imposta relativa ai fabbricati di categoria D calcolata ad aliquota standard dello 0,76% mentre al Comune va versato l’incremento di aliquota deliberato pari al 0,3%.

QUANDO SI PAGA E COME SI PAGA :
Per l’anno 2022 il versamento dell’IMU si effettua in due rate di pari importo alle scadenze sotto indicate:
il 16 GIUGNO 2023 per la rata d’acconto
il 15 DICEMBRE 2023 per la rata a saldo.
In alternativa è possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2023.
Da Regolamento Comunale non sono dovuti versamenti per imposta annua complessiva per importi inferiori ad € 12,00.
Il versamento dell’imposta si effettua esclusivamente tramite utilizzo del modello F24 (codice catastale del Comune di Castellarano: C141).
Solo per i soggetti definiti dall’articolo 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 (cd. Enti non Commerciali) il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno in corso, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno prossimo.

Per la compilazione del Mod. F24 delle somme dovute utilizzare i seguenti codici tributo:
3912- denominato: IMU – imposta municipale propria su abitazione principale (solo delle cat. cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pert.-art. 13,c.7, d.l. 201/2011) – COMUNE
3913- denominato: IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3914- denominato: IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3916- denominato: IMU – imposta municipale propria per le aree fabbr. – COMUNE
3918- denominato: IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbr. – COMUNE (escluse cat. catastali D)
3925- denominato: IMU – imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO (aliquota 0,76%)
3930- denominato: IMU – imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE (quota 0,30%)
3923- denominato: IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
3924- denominato: IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
compilando la sezione IMU ed altri tributi locali del mod. F24.

Per abitazione principale (CAT. A/1 – A/8- A/9) si intende l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in cui il possessore dell’immobile e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente. “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Detrazione base per le abitazione principale e relative pertinenze pari ad € 200,00.
Ulteriori casi specifici e particolari si rimanda al Regolamento I.M.U.

COME SI CALCOLA:
Qualora sia dovuto il versamento per l’abitazione principale per le tipologie A/1, A/8 e A/9 la detrazione d’imposta deliberata è:
Detrazione base per abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo pari a € 200,00.
L‘imposta si determina applicando alla base imponibile le aliquote fissate dal Comune con Delib. C.C. n. 59 del 28/12/2022.
Sul sito alla sezione Tributi, pagina: CALCOLO IMU 2023 sarà attiva la funzione di calcolo per agevolare il contribuente che voglia autonomamente procedere al calcolo dell’IMU o del Ravvedimento Operoso e la relativa stampa del modello F24.
N.B.: Il calcolo IMU per abitazione principale è impostato solamente per le categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

TERRENI AGRICOLI ricadenti in zona svantaggiata –
La Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 dispone l’esenzione dall’Imu per i terreni agricoli di cui all’art. 7 comma 1 lett. h) del D. Lgs n. 504/1992 ricadenti in zone montane o collinari, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14/6/1993 n. 9. Il Comune di Castellarano non rientra nell’elenco dei comuni montani.
Il Comune di Castellarano è ricompreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 come “parzialmente delimitato”, pertanto il beneficio spetta per una sola parte del territorio e precisamente per i terreni ricadenti in zona svantaggiata, da consultare nel sito del Comune alla sezione TRIBUTI.

TERRENI AGRICOLI, nonché quelli non coltivati – posseduti da coltivatori diretti o IAP:
La suddetta norma prevede l’esenzione totale dal pagamento dell’Imu dei terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali, purchè non concessi in affitto ad altro soggetto, a prescindere dall’ubicazione del terreno.

TERRENI AGRICOLI, nonché quelli non coltivati – posseduti da altri soggetti non coltivatori diretti o IAP:
sono assoggettati all’imposta con applicazione dell’aliquota al 1,06%.

BASE IMPONIBILE: COEFFICIENTI, MOLTIPLICATORI PER CALCOLO DELL’IMPOSTA:
FABBRICATI
La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti moltiplicatori:
160 per i Fabbricati classificati nel gruppo catastale  A (esclusi A/10)  e nelle categorie catastali:C/2 – C/6 – C/7
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale: B
140 per i fabbricati nelle categorie catastali: C/3 – C/4 – C/5
80  per i fabbricati nella categoria catastale: D/5
80  per i Fabbricati nella categoria catastale: A/10
65  per i fabbricati clasificati nel gruppo catastale: D (esclusi D/5)
55  per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
Per i fabbricabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti  da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili.

AREE FABBRICABILI:
Al fine del versamento dell’imposta IMU dovuta in acconto per l’anno 2023, i valori minimi di riferimento da utilizzare, sono quelli approvati con delibera G.C. N. 42 del 15/05/2023.

Vedasi Tabelle (sezione “Allegati”): VALORI AREE EDIFICABILI ANNO 2023
La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita.
L’ufficio, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree, determina annualmente i valori medi di mercato elaborando i dati rilevati direttamente dalle compravendite.
Si precisa che la base imponibile è costituita dal valore dell’area fabbricabile anche nei seguenti casi: utilizzazione edificatoria dell’area, demolizione del fabbricato, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), D. Lgs. n° 504/1992, nonché sulla base di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, lettera a), d.l. 02 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, e agro-silvo-pastorale, non si considerano edificabili ai fini IMU, pertanto la base imponibile potrà essere calcolata prendendo a riferimento il reddito dominicale catastale come previsto per i terreni agricoli anziché il valore di mercato.

TERRENI:
Per i terreni agricoli nonchè quelli non coltivati il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3 c.51 della Legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

ISCRITTI AIRE:

Con l’introduzione dell‘IMU, non è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta per abitazione principale e relativa detrazione in relazione alle unità abitative possedute ai cittadini residenti all’estero, per i quali si applicherà l’aliquota ordinaria dello 1,06 %.

AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI:
Il Dlgs n.16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 ha introdotto le seguenti agevolazioni all’applicazione dell’I.M.U.:
la base imponibile su cui calcolare l’imposta è ridotta del 50%:
– per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del Dlgs N.42/2004.
– per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’ inagibilità /inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia. Art.8 c. 1 lettera b del Regolamento Comunale IMU.
L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (Dpr 445/2000) sulle condizioni dell’immobile.
Detta riduzione si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.

DICHIARAZIONI IMU:
Con Decreto del 30 ottobre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato approvato il modello della Dichiarazione I.M.U. anno 2012 e successivi e le relative istruzioni. Entrambi i modelli si trovano negli allegati a fondo pagina.
La dichiarazione I.M.U. va presentata in casi particolari che possono riassumersi in due grandi categorie:
– per immobili che godono di riduzione d’imposta;
– per le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell’imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale.

TERMINI DI PRESENTAZIONE :
L’articolo 1, comma 769, legge n. 160/2019 stabilisce che le variazioni intervenute sugli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, devono essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate.
Tutte le variazioni che hanno generato l’obbligo dichiarativo e che sono intervenute nel 2023, potranno essere rese note al comune, con l’apposito modello, entro il 30/06/2024.
Si specifica che il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU è stato modificato ai sensi dell’ art. 3-ter del Decreto -Legge 30.04.2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58. (Modifica all’art. 13, comma 12-ter, d.l. n° 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni).
La norma originaria stabilisce, altresì, che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. E’ inoltre previsto che sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili, sulla base di quanto previsto al paragrafo 1.1 delle istruzioni ministeriali.

RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Le finalità dello strumento del ravvedimento operoso sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni ed alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è pertanto possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica (richiesta informazioni, avvisi si accertamento/liquidazione già notificati).
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24.
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi debbono essere versati unitamente all’imposta.
Dell’avvenuto versamento del ravvedimento operoso va data comunicazione all’Ufficio tributi allegando copia della quietanza di pagamento del mod. F24.
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta presso l’Ufficio Tributi secondo le modalità sotto riportate.

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA
Con Delibera di G.C. n. 29 del  03/04/2020 è stato nominato responsabile dell’imposta I.M.U.: DOTT. AGOSTINO TONI.

» Ufficio Tributi
Referente: Responsabile: Ghirelli Rag. Susanna
Indirizzo: Via Roma n. 7 – 42014 Castellarano
Tel.: 0536/850114
Fax: 0536/850629
E-mail:


Ricevimento al pubblico 
Lunedì       08:30 - 12:30 
Martedì      CHIUSO 
Mercoledì    CHIUSO 
Giovedì      08:30 - 12:30 
Venerdì      08:30 - 12:30 
Sabato       08:30 - 11:30 
Domenica     CHIUSO