Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22/03/2017 è stato pubblicato il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” che stabilisce una nuova procedura e nuovi casi di interventi di trasformazione del territorio che vanno assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata e, inoltre, individua diversi altri interventi che sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.

Il Decreto è in vigore a partire dal 6 aprile 2017 e il D.P.R. 139 del 2010 viene contestualmente abrogato.

Il Regolamento è composto da n. 20 articoli e da 4 allegati:
– Allegato A) – Elenco degli Interventi ed opere in aree vincolate ESCLUSI dall’autorizzazione paesaggistica (31 tipologie);

– Allegato B) – Elenco degli Interventi di lieve entità soggetti a PROCEDIMENTO autorizzatorio SEMPLIFICATO (42 tipologie);

– Allegato C) – ISTANZA di autorizzazione paesaggistica con PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO;

– Allegato D) – FACSIMILE della RELAZIONE paesaggistica SEMPLIFICATA.

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO stabilito in 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Comune:
– termine per richiesta integrazioni da parte del Comune: 10 giorni in un’unica volta con sospensione del procedimento per i successivi 10 giorni da parte del richiedente;
– termine per trasmissione alla soprintendenza: 20 giorni (art. 11 comma 10 del D.P.R. 31/2017 stabilisce che non è obbligatorio l’acquisizione del parere della CQAP);
– termine valutazione da parte della Soprintendenza: 20 giorni con parere vincolante. Se mancata espressione si forma il silenzio-assenso;
– termine per rilascio provvedimento da parte del Comune: 10 giorni.

Per qualsiasi ulteriore informazione: clicca qui.