AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SU ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ (SANATORIA) – Rilascio parere di compatibilità paesaggistica: Regolamento per il calcolo della sanzione pecuniaria art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 29/09/2014 è stato approvato il Regolamento per il calcolo della sanzione pecuniaria art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 per opere abusive realizzate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica o in difformità ad essa ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 per la determinazione della sanzione pecuniaria di cui al D. Lgs. 42/2004, art. 167, comma 5 ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – ACCERTAMENTO COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA

Fermo restando il principio sancito dall’art. 146, c.4 secondo il quale l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, il Codice prevede in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4 e 5) l’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’autorità amministrativa competente anche a seguito della realizzazione degli interventi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

A tal proposito è utile sottolineare come la circolare 33 del 26 giugno 2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali abbia chiarito i termini indicati dall’art. 167, c. 4, lettera a), secondo cui:

1. per “lavori” si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purchè gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti;

2. per “superfici utili” si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso;

3. per “volumi” si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi che rientrano nella casistica sopra riportata (art. 167, c. 4) presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo – generalmente i comuni – ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria, stabilita dall’ente competente, è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

Modalità di richiesta

La richiesta è fatta direttamente dall’interessato (cittadino, ditta o ente), tramite apposito modulo:

Documentazione

– Modulo di domanda compilato e firmato digitalmente con relativa documentazione richiesta.

– n.1 fotocopia di un documento di identità valido (DPR 445/2000).

Procura (se necessario);

– Marca da bollo di € 16,00 da applicare sulla domanda ed annullare;

– Modulo attestazione pagamento imposta di bollo ;

– Ricevuta pagamento diritti di segreteria di € 150,00 (nella causale indicare “Autorizzazione Paesaggistica su accertamento di compatibilità”, nome richiedente e indirizzo dell’immobile).

Il versamento può essere effettuato:

  • attraverso la piattaforma pagoPA accedendo al portale: https://portale-castellarano.entranext.it/home entrando nella sezione “PAGAMENTI” si potrà accedere alle sottosezioni relative alle pratiche di edilizia privata, urbanistica, ambiente;
  • presso l’ufficio economato del Comune di Castellarano – Via Roma n. 7 Castellarano (RE) dal lunedì al venerdì (escluso mercoledì) dalle ore 8.15 alle ore 12.45 e sabato dalle ore 8.15 alle ore 11.45 previa richiesta di emissione del bollettino pagoPA da chiedere presso l’ufficio Ambiente;

 

Ulteriori costi

  • Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
  • Una volta ricevuta la comunicazione dell’Autorizzazione rilasciata da ritirare: una marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’Autorizzazione rilasciata