In data 05 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20/05/2016 n. 76 (G.U. 21/05/2016 S.G. n. 118), riguardante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
L’unione civile può essere costituita da due persone, italiane o straniere, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere maggiorenni e dello stesso sesso;
- non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
- non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall’art. 87 primo comma del Codice Civile;
- essere capaci di intendere e di volere;
- non essere stati condannati, per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte, ai sensi dell’art. 88 del Codice Civile;
- il cittadino straniero, che intende costituire unione civile in Italia, deve presentare anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che nulla osta all’unione civile.
L’Ufficiale di stato civile, unitamente alle parti, sottoscriverà il processo verbale nel quale verrà indicata la data, oltre i 15 giorni successivi, in cui intenderanno presentarsi per la dichiarazione costitutiva dell’unione.
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, davanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Contestualmente le parti potranno rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale. Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
La data e l’orario devono essere concordati con l’Ufficio di Stato Civile.
Matrimoni e/o unioni civili contratti all’estero tra persone dello stesso sesso
Anche i cittadini dello stesso sesso, che abbiano già celebrato all’estero matrimoni o unioni civili, potranno ottenerne il riconoscimento in Italia e la trascrizione del loro atto di matrimonio/unione civile nel Registro delle Unioni Civili.
I cittadini potranno rivolgersi o all’Autorità diplomatica italiana del paese di formazione dell’atto stesso (che provvederà a inoltrare l’atto all’Ufficiale di Stato Civile), oppure consegnarlo direttamente all’ufficio matrimoni.
Tale documento dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
Le persone, che hanno già contratto all’estero matrimonio/unione civile, non potranno ripetere il procedimento in Italia
Dove rivolgersi
Ufficio Stato Civile
Orari
Lun-Ven: 8:15-12:45
Sab: 8:15-11:45