Separazioni e Divorzi

Convenzioni e accordi in materia di separazione personale e di divorzio

1) Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all’ufficiale di stato civile

L’articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell’accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all’ufficiale di stato civile a partire dall’11 dicembre 2014.
In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all’ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

In questo caso l’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Condizioni
Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • siano entrambi residenti a Castellarano, o almeno uno dei due;
  • oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Castellarano;
  • oppure, se sposati all’estero, abbiano trascritto a Castellarano l’atto di matrimonio;
  • non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

La circolare n. 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell’Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi richiedenti.

  • L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell’accordo stesso un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.

In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono stati ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

 

Documentazione da presentare

  • Per la separazione: documento di identità dei coniugi ed eventuale autocertificazione relativa ai figli economicamente autosufficienti;
  • Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, eventuale autocertificazione relativa ai figli economicamente autosufficienti e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l’originale dell’accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014;
  • Ricevuta di pagamento del diritto fisso di euro 16 da effettuare nelle modalità indicate.

Fasi dell’accordo:

  • prenotazione di appuntamento all’ufficio di stato civile con compilazione della richiesta debitamente compilata con allegato documento d’identità;
  • primo atto: il giorno dell’appuntamento i coniugi dovranno presentarsi insieme davanti all’ufficiale di stato civile, con la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia, e si procederà alla firma del primo accordo. I coniugi concorderanno insieme all’ufficiale di Stato Civile una data per un seconda appuntamento;

In quella sede dovranno consegnare ricevuta di versamento del diritto fisso di euro 16,00

  • secondo atto (conferma dell’accordo): per dare validità all’accordo i coniugi devono presentarsi nuovamente davanti all’ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto) per confermarlo.

La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data di sottoscrizione del primo atto.

La mancata comparizione di entrambi i coniugi a questo appuntamento rende invalido l’accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l’accordo.

 

Costo
Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.

Modifica degli accordi
E’ possibile per i coniugi , sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale.
Sarà necessario concordare un appuntamento con l’ufficio di stato civile.
Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.

2) Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014).

L’articolo 6 della legge 162/2014 prevede invece l’istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
L’accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.
Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia.

Modalità di invio della convenzione da parte degli avvocati all’Ufficio di Stato Civile
L’invio all’Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi. La circolare n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell’Interno ha previsto la possibilità dell’invio della documentazione a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.
Gli avvocati, coinvolti nella negoziazione assistita, devono inviare all’ufficio dello stato civile tramite pec una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner e accompagnata da una dichiarazione che attesti che tale copia è conforme all’originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente).
In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno allegare anche la copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l’originale dell’accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
Gli avvocati devono utilizzare per l’invio dell’accordo il loro indirizzo pec e trasmetterlo all’indirizzo PEC del Comune di Castellarano: PEC:

Competenza
L’Ufficio di stato civile del Comune di Castellarano è competente a ricevere la convenzione se:

  • è il Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili;
  • è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all’estero.

Forma della convenzione e tempi
L’avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione da parte della procura o del tribunale.
In caso di ritardo l’ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l’accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.
I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell’ultima pec contenente l’accordo. Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec, conferma della trascrizione che avverrà per sunto senza la riproduzione delle condizione pattuite.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all’Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, foro di appartenenza, indirizzo dello studio legale, e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell’Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l’Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).

Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.

Compilazione da parte degli avvocati e relativo invio all’Ufficio di Stato Civile del modello destinato all’Istat per la raccolta dei dati
Gli avvocati con la medesima pec di invio della convenzione e delle relative note di trasmissione, devono far pervenire all’Ufficio di Stato Civile il modello predisposto dall’ Istituto Istat completato di tutti i dati relativi alle Parti, al loro matrimonio, alla negoziazione assistita.
Tale trasmissione è per gli avvocati adempimento di un obbligo di legge (d.lgs. n. 322/1989 e D.P.R. 19 luglio 2013 citati nella Circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica n. 17 n. prot. 875/2015 del 26 maggio 2015).
I dati raccolti sono coperti dal segreto statistico.

Il Modello di raccolta dei dati è il Mod. SC6sd è pubblicato ai seguenti indirizzi

https://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni
I modelli sono disponibili anche sul sito del CNF, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Interno.

La separazione o il divorzio assumono validità nel momento in cui vengono annotate nell’atto di matrimonio.

 

Dove rivolgersi

Ufficio Stato Civile via Roma 7

Bursi Marilena 0536/075426 

Incerti Lisa 0536/075425 

per informazioni e/o per presentare la richiesta

orari:

dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.45

Sabato dalle 8.15 alle 11.45

gli appuntamenti del primo e del secondo atto verranno fissati solo nei seguenti giorni:

lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00

Allegati