Pubblicazioni di matrimonio e celebrazioni matrimoni civili

Pubblicazioni di matrimonio

La coppia che intende sposarsi (sia con rito civile che religioso) deve precedentemente effettuare le pubblicazioni di matrimonio presentandosi personalmente all’ufficio di stato civile. Le pubblicazioni devono rimanere affisse all’Albo Pretorio del Comune per otto giorni consecutivi prima della celebrazione delle nozze, più tre giorni di deposito. Una volta effettuate le pubblicazioni è possibile celebrare le nozze dal tredicesimo giorno successivo alla pubblicazione ed entro i 180 giorni successivi, scaduti i quali è necessario ripetere la pubblicazione di matrimonio. Si precisa, però, che la durata complessiva del procedimento è maggiore in quanto, prima delle pubblicazioni, l’Ufficio deve acquisire i documenti e procedere alla verifica dei requisiti.

Se la coppia risiede in due Comuni diversi, occorre rivolgersi al Comune in cui risiede almeno uno dei due futuri sposi. Sarà direttamente l’ufficio a richiedere i documenti necessari per entrambi (anche per il non residente) e l’avviso verrà pubblicato in tutte e due le città.

Alla scadenza del termine l’ufficio rilascia il nulla osta da consegnarsi al Parroco o fissa la data di celebrazione del matrimonio civile. Il matrimonio si può celebrare anche in un’altra città . E’ necessario comunicarlo al momento della richiesta della pubblicazione all’ufficiale di Stato Civile il quale predisporrà la delega necessaria da inviare al Comune prescelto.

Sarà cura degli sposi contattare tale Comune per concordare la data del matrimonio.

Requisiti necessari

Il Codice Civile prevede (art. 84 e ss.) che per contrarre matrimonio gli sposi debbano:

  • essere di stato libero e di diverso sesso;
  • non essere interdetti per infermità di mente;
  • avere la maggiore età (il Tribunale dei minori può autorizzare al matrimonio a chi ha compiuto i 16 anni di età);
  • non essere legati da rapporti di parentela in linea retta, di affinità e di adozione o affiliazione.

 

Documenti necessari

  • Un documento di identità valido;
  • una marca da bollo di euro 16,00 se entrambi gli sposi sono residenti a Castellarano;
  • due marche da bollo di euro 16,00 se uno degli sposi non è residente a Castellarano (una marca da bollo è necessaria per la pubblicazione anche presso l’altro comune di residenza);
  • per contrarre il matrimonio con rito concordatorio: richiesta di pubblicazione di matrimonio rilasciata dal Parroco di una parrocchia con sede nel territorio del comune di Castellarano o del Ministro di culto ammesso nello Stato per i soli matrimoni da celebrarsi in forma religiosa;
  • per gli stranieri: nulla osta o certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Consolato o Ambasciata estera in Italia per i cittadini stranieri. Il nulla osta deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l’Autorità diplomatica o presso la Prefettura competente per territorio, sempre che non si tratti di Paese esente da legalizzazione. In mancanza del nulla osta, o di certificato di capacità matrimoniale, occorre una sentenza del Tribunale Italiano. Le donne straniere che intendono contrarre matrimonio che non sia il primo, devono provare, con specifica indicazione sul nulla osta o con sentenza giudiziaria di divorzio, che il precedente vincolo matrimonio è stato sciolto da almeno 300 giorni (art. 89 codice civile).

La celebrazione dei matrimoni civili

1 – CHI CELEBRA

I matrimoni civili sono celebrati, alla presenza di 2 testimoni, dal Sindaco, dall’Ufficiale di Stato Civile o da altro delegato, secondo la normativa vigente.

2 – SALE

  • Ufficio del Sindaco;
  • Sala del Consiglio;
  • Rocchetta.

3 – TARIFFE E ORARI

I matrimoni civili sono celebrati gratuitamente presso l’Ufficio del Sindaco o la sala del Consiglio all’interno dell’orario di servizio e precisamente:

  • dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
  • nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00;
  • il sabato dalle 8.30 alle 11.30.

Il matrimonio civile può anche essere celebrato, su domanda degli interessati, nella proprietà comunale denominata “Rocchetta“ per la quale è richiesto il versamento della tariffa prevista nel regolamento di uso delle sale comunali.

La richiesta di utilizzo delle strutture per la celebrazione del matrimonio, deve essere inoltrata all’ufficio competente almeno 30 giorni prima dalla data della celebrazione.

La celebrazione del matrimonio fuori dall’orario di servizio potrà avvenire esclusivamente nel caso in cui almeno uno dei nubendi sia residente del comune di Castellarano, previa domanda degli interessati e pagamento della relativa tariffa:

– Euro 100,00 per i matrimoni celebrati nel periodo 15 Ottobre – 15 Aprile

– Euro 60,00 per i matrimoni celebrati nel periodo 16 Aprile – 14 Ottobre

La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all’Ufficio Stato Civile.

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale o tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune con indicazione della causale: “prenotazione sala per matrimonio civile”, almeno 7 giorni lavorativi precedenti la celebrazione del matrimonio.

4 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Le celebrazioni di matrimonio sono comunque sospese durante le seguenti festività:

1° e 6 gennaio;

domenica di Pasqua ed il lunedì dell’angelo;

il 25 aprile;

il 1° maggio;

il 2 giugno;

il 15 agosto;

l’8, il 25 e 26 dicembre.

La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa la domenica, il giorno 16 agosto festa del Patrono, mentre il 24 dicembre e 31 dicembre si celebreranno matrimoni solo in orario di lavoro.

5 – ALLESTIMENTO DELLA SALA

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

E’ assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli o altro all’interno delle strutture comunali.

6 – COMUNIONE O SEPARAZIONE DEI BENI

Per l’art. 159 del codice civile, il regime patrimoniale per la famiglia è costituito dalla comunione dei beni (vedesi art. 177 del Codice Civile e succ. mod).

La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni dei coniugi può essere fatta tramite dichiarazione verbale all’Ufficiale di stato civile al momento del matrimonio civile.
Nel caso di rito cattolico la dichiarazione va fatta al parroco.

In base all’articolo 30 della Legge n. 218/1995, i coniugi possono anche scegliere di essere regolati dalla legge dello Stato di appartenenza (se stranieri) o del luogo estero di residenza.

7 – VARIAZIONE DI RESIDENZA/INDIRIZZO PER MATRIMONIO

Quando due persone si sposano, il cambio di residenza/indirizzo non è automatico, ma occorre che entrambe si presentino all’Ufficio Anagrafe per definire la pratica (vedesi la scheda → Cambi di residenza)

Dove rivolgersi

Ufficio di Stato Civile del Comune di Castellarano

Via Roma, 7

Tel. 0536 / 075425 Lisa Incerti

Tel. 0536 / 075426 Marilena Bursi

Orario

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.45

sabato dalle ore 8.15 alle ore 11.45