Certificati anagrafici

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (Legge 183/2011) ed alle modifiche apportate al D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione relative a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sostituiti dall’autocertificazione  o dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
A partire tale data le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Pubblici Servizi che accettano o richiedono tali certificazioni incorrono nel reato di violazione dei doveri d’ufficio.
L’Ufficio Anagrafe e di Stato Civile rilasceranno, quindi, esclusivamente certificati utilizzabili nei rapporti tra privati.
Tali certificati riportano, pena nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” e sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, fatte salve eventuali esenzioni di cui alla tabella B del D.P.R. 642/1972.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, notai, ecc.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445), non è soggetta all’imposta di bollo né ai diritti di segreteria e non richiede l’autenticazione della firma del dichiarante.

Autocertificazione

E’ una dichiarazione firmata dall’interessato che sostituisce i certificati, senza che vi sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

Fai riferimento alla tabella sottostante per vedere cosa si può “autocertificare”:

TIPO DI CERTIFICATO

SI PUO’ AUTOCERTIFICARE

SI RICHIEDE ALLO SPORTELLO

SI SCARICA

Anagrafico di nascita
Anagrafico di nascita di un figlio
Cittadinanza
Stato di famiglia
Stato di famiglia con rapporti di parentela
Stato di famiglia A.I.R.E
Residenza
Residenza A.I.R.E
Residenza in convivenza
Residenza storico
Iscrizione all’A.I.R.E
Stato civile (celibe, nubile, coniugato, vedovo ecc.)
Dati a diretta conoscenza contenuti nei registri dello Stato Civile
Anagrafico di matrimonio
Anagrafico di Unione Civile
Contratto di convivenza
Vivenza a carico
Esistenza in vita
Anagrafico di morte
Anagrafico di morte del coniuge, discendente, ascendente
Godimento dei diritti politici
Titoli di studio o qualifiche professionali
Appartenenza a ordini professionali
Titoli di specializzazione o abilitazione, di formazione,
di aggiornamento o qualificazione tecnica
Reddito o situazione economica, per concessione di benefici e/o
vantaggi di qualunque tipo previsti dalle leggi speciali
Assolvimento di specifici obblighi contributivi, con l’indicazione
degli importi corrisposti
Possesso e numero del Codice Fiscale, partita IVA e qualsiasi dato
registrato nell’Anagrafe Tributaria
Disoccupazione
Qualità di studente o casalinga
Qualità di pensionato e categoria della pensione percepita
Iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore o simili
Assenza di condanne penali
Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Come si fa: si sottoscrive la dichiarazione e la si presenta o la si trasmette via posta, fax o e-mail; in quest’ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec.

L’elenco completo dei certificati che si possono autocertificare è presente a questa pagina.

Certificati di Anagrafe e Stato Civile

Cosa sono

Sono atti rilasciati dalla competente anagrafe che detiene i dati richiesti (anche pregressi, vedasi Certificato di Residenza Storico) e che certifica appunto, il loro contenuto e la corrispondenza alla situazione certa così come è stata registrata negli appositi archivi e schede dell’anagrafe stessa.

Chi li rilascia

I certificati anagrafici sono rilasciati dal Comune di residenza (anche passata)
Attestano le risultanze delle iscrizioni e variazioni anagrafiche (cambio di residenza, cambio di indirizzo, scissioni/unioni famigliari ecc…) della popolazione residente (APR) e degli italiani residenti all’estero (AIRE).

Quali sono

– certificato di stato di famiglia;
– certificato di residenza;
– certificato di residenza storico;
– certificato di cittadinanza;
– certificato di stato libero;
– certificato di stato vedovile;
– certificato di godimento dei diritti politici;
– certificato anagrafico di nascita;
– certificato anagrafico di matrimonio;
– certificato anagrafico di morte;
– certificato di esistenza in vita;
– certificati di iscrizione all’AIRE.

Validità

I certificati anagrafici sono validi per sei mesi.Possono avere valore anche successivamente, se il cittadino dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
Hanno validità illimitata i certificati non soggetti a modificazioni (ad esempio il certificato anagrafico di nascita).

Chi può richiedere i certificati

Il certificato di residenza e di stato di famiglia possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta (art. 33, comma 1, DPR 223/1985).
Gli altri certificati possono essere rilasciati solamente se non vi ostano particolari motivi (art. 33, comma 2, DPR 223/1985).

Come fare

Per ottenere un certificato anagrafico è possibile richiederlo direttamente ai Servizi Demografici del Comune che lo rilascia immediatamente, presentandosi allo sportello dotati di un documento di identità valido.
In particolari casi, i certificati possono essere richiesti anche via fax, allegando copia di un documento di identità valido o indicando le credenziali del richiedente (se Pubblico Ufficio o Gestore di un Pubblico Servizio o se Studio Privato), solo se si tratta di certificati esenti dall’imposta di bollo e all’uopo specificando nella richiesta stessa l’uso esente che si vuole fare del certificato richiesto, oppure via posta, sempre allegando copia un documento di identità valido o indicando le credenziali (se Pubblico Ufficio o Gestore di un Pubblico Servizio o se Studio Privato) del richiedente accompagnato eventualmente dalla marca da bollo necessaria ed indicando specificamente l’utilizzo del certificato stesso se questo è esente dall’imposta di bollo.

Tempistica

Si consiglia il richiedente di presentarsi allo sportello per richiedere i relativi certificati in fasce di orario diverse da quella dalle 10 alle 11 e preferibilmente non nella giornata di Sabato, a causa dell’affollamento di pubblico (per gli orari vedere più sotto).
Nel caso in cui debba essere richiesto un numero elevato di certificati, si consiglia di accordarsi telefonicamente con il competente ufficio o inviare una richiesta preventiva via fax o via e-mail o anticipandola telefonicamente, vedi sopra (per i contatti vedere più sotto).
Il rilascio allo sportello è immediato.

Costo

Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l’atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.
Il bollo è la regola, in quanto i certificati devono essere rilasciati in bollo “sin dall’origine” (D.P.R. 642/72) (€ 16,00) tranne nei casi di esenzione.

La “carta semplice” è l’eccezione, pena l’evasione del tributo di bollo.
Facendo l’autocertificazione, invece, non è dovuta l’imposta di bollo.

Autentiche

Sono soggette al bollo anche le autentiche delle firme in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per l’uso al quale le dichiarazioni sono destinate.
“L’articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n° 642 stabilisce che sono SOLIDALMENTE OBBLIGATI al pagamento dell’imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l’imposta o che degli stessi facciano uso.
La responsabilità per il mancato pagamento del bollo ricade sul richiedente, su chi ha firmato l’atto e sul funzionario ricevente che non provvede a trasmettere l’atto irregolare all’ufficio del registro. La sanzione prevista va da 2 a 10 volte l’importo evaso più la marca prevista.
Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l’atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti”.

Esenzioni

Per le esenzioni dall’Imposta di Bollo, vedasi All.B  D.P.R. 26-10-1972, n. 642 e successive modificazioni.

Utilizzo dei certificati

Le Amministrazioni Pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare oppure che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni. Ciò significa che altro Comune Italiano, non può richiedere per i propri residenti certificati di residenza o stati di famiglia, perché i dati in essi contenuti sono già in possesso di quella amministrazione comunale.
Le Pubbliche Amministrazioni non possono rifiutarsi di accettare nei casi previsti le autocertificazioni. L’impiegato che rifiuti di accettare un’autocertificazione o le altre forme di semplificazione, incorre nelle sanzioni previste dall’art. 328 del Codice Penale e rischia di essere punito per omissione o rifiuto di atti d’ufficio. In questo caso il cittadino dovrà in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica.
Ottenuti i dati il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento segnalando il caso al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l’autocertificazione.
Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati di assenza di precedenti penali e di assenza di carichi pendenti, ma debbono essere accertati, presso gli uffici competenti, direttamente dall’amministrazione che deve emanare il provvedimento.
Il cittadino non può utilizzare documenti di riconoscimento che contengono dati che abbiano subito variazioni dalla data del rilascio, allo scopo di sostituire certificati.
Il cittadino non deve effettuare dichiarazioni non veritiere.
L’amministrazione pubblica provvede d’ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
In considerazione dei gravi abusi che possono derivare dall’esercizio del diritto a presentare un’autocertificazione, il legislatore ha previsto che ogni comportamento illecito in merito alla stessa sia punito con severe sanzioni penali.
L’uso diverso da quello indicato sul certificato comporta evasione fiscale.

Imposta di bollo e diritti di segreteria

Il bollo è una imposta riscossa dallo Stato in connessione alla formazione o all’uso di atti, certificati, registri o documenti individuati nella normativa vigente.
L’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.
L’articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n° 642 stabilisce che sono SOLIDALMENTE OBBLIGATI al pagamento dell’imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l’imposta o che degli stessi facciano uso.
La responsabilità per il mancato pagamento del bollo ricade sul richiedente, su chi ha firmato l’atto e sul funzionario ricevente che non provvede a trasmettere l’atto irregolare all’ufficio del registro. La sanzione prevista va da 2 a 10 volte l’importo evaso più la marca prevista.
Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l’atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.

I diritti di segreteria sul rilascio dei certificati anagrafici, per il Comune di Castellarano, sono stati soppressi con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 28/12/2000.
In base a tale deliberazione, nulla è dovuto come diritti di segreteria per quanto riguarda il rilascio dei certificati anagrafici e di Stato Civile.

Modelli per autocertificazioni

Alleghiamo i fac-simili dei modelli delle autocertificazioni e/o autodichiarazioni più richiesti.
http://www.comune.castellarano.re.it/Sezione.jsp?idSezione=532&idSezioneRif=22
Ricordando che tali dichiarazioni o autocertificazioni possono essere effettuate anche su modelli differenti ma che comunque necessitano dell’indicazione dei riferimenti richiesti dalla Legge.

Riferimenti legislativi

D.P.R. 445/00;
D.P.R. 642/72;
D.P.R. 223/1985;
Legge 127/97;
D.P.R. 396/00.

 

Anagrafe

Referente:
Calogera Perri
Indirizzo:
Via Roma 7
Tel.: ☎
0536/850.114
E-mail:
PEC:
Ricevimento al pubblico:
Lunedì dalle 8,15 alle 12,45
Martedì dalle 8,15 alle 12,45
Mercoledì chiusura al pubblico
Giovedì dalle 8,15 alle 12,45
Venerdì dalle 8,15 alle 12,45
Sabato dalle 8,15 alle 11,45

Le richieste per il rilascio delle Carte d’Identità vengono accolte fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
Il giovedì pomeriggio, riservato agli studenti, dalle 14,30 alle 16,00 ed il sabato mattina è necessario prenotare un appuntamento sul portale al cittadino: https://portale-castellarano.entranext.it/home, identificarsi tramite SPID o CIE ed entrare nella sezione "Procedimenti".

Le richieste per il cambio di residenza vengono accolte fino a 30 minuti prima dell'orario di chiusura. Il sabato mattina è necessario prenotare un appuntamento sul portale al cittadino: https://portale-castellarano.entranext.it/home, identificarsi tramite SPID o CIE ed entrare nella sezione "Procedimenti".

Le istruzioni per l'utilizzo e la compilazione delle richieste da portale per i Servizi demografici (anagrafe, stato civile ed elettorale) sono disponibili nella sezione "Guida All'utilizzo".
Per particolari esigenze chiamare il numero 0536 075424.
L’Ufficio Anagrafe risponde alle richieste telefoniche ogni giorno, 
mercoledì escluso, dalle 11:00 fino alla chiusura dello sportello.