Cambio di Residenza per cittadini UE

SOLO PER I CITTADINI COMUNITARI (stati UE al 29/06/2013)
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
– Un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i soggetti che si trasferiscono – Passaporto e/o Carta d'Identità del proprio Paese di Origine;
– Se già in possesso, Codice Fiscale di tutti i soggetti che si trasferiscono;
– Se entra da altro Comune italiano, qualora a costui sia già stato rilasciato l'Attestato Provvisorio o Definitivo al Regolare Soggiorno in Italia ex DLGS 30/07, dovrà essere presentato anche tale Attestato.
– Qualora se ne sia ancora in possesso dovrà essere presentato il Permesso e/o Carta di Soggiorno, in corso di validità ( per talli soggetti non sarà dunque necessario dimostrare di appartenere ad una delle categorie indicate più sotto, in quanto il possesso del Permesso e/o Carta di Soggiorno, dimostra di per se la titolarità dei requisiti per poter essere regolarmente iscritti in anagrafe).
A seconda della propria situazione individuale:
LAVORATORE DIPENDENTE:
Originale del contratto di lavoro, anche se a tempo determinato. Regolarità del contratto di lavoro, iscrizione presso il Centro per l'Impiego.
LAVORATORE AUTONOMO:
Certificato di iscrizione CCIA o P.IVA o SUAP o ALBO o altro.
Qualora prima del termine del procedimento, il lavoratore dovesse aver perso per qualsivoglia motivo, il proprio lavoro, è necessario presentare la seguente documentazione:
– Attestazione Centro per l'Impiego di disoccupazione ed iscrizione alle liste di mobilità;
– Attestazione di iscrizione ad un corso di formazione Professionale;
– Attestazione di Inabilità temporanea al lavoro.
STUDENTI:
– Certificato di iscrizione ad un Istituto Scolastico Pubblico o Privato;
– Iscrizione all' AUSL o Polizza Assicurativa che copra il soggetto da qualsiasi infortunio e/o malattia che potrebbe occorrergli durante il permanere sul territorio Italiano, la durata minima deve essere di un anno;
– Disponibilità economiche così come da tabella più sotto riportata (aggiornato 01/01/2012):
– Euro 5.577 per il richiedente;
– Euro 8.365,50 per il richiedente e un suo familiare;
– Euro 11.154 per il richiedente e 2 familiari;
per ciascun familiare in più si aggiunge all'importo calcolato il valore della metà dell'assegno sociale
Tali disponibilità economiche devono essere dimostrate in qualche modo all'atto della richiesta di iscrizione in anagrafe.
A tal fine è possibile autodichiarare tale disponibilità economica, specificando il più precisamente possibile la provenienza o il deposito di tale disponibilità.
Le risorse economiche devono essere PERSONALI.
ALTRE CATEGORIE:
– Iscrizione all'AUSL o Polizza Assicurativa che copra il soggetto da qualsiasi infortunio che potrebbe occorrergli durante il permanere sul territorio Italiano, senza che ciò gravi sul Sistema Sanitario Nazionale, la durata minima deve essere di un anno;
– Disponibilità economiche così come da tabella più sotto riportata (aggiornato 01/01/2012):
– Euro 5.577 per il richiedente;
– Euro 8.365,50 per il richiedente e un suo familiare;
– Euro 11.154 per il richiedente e 2 familiari;
per ciascun familiare in più si aggiunge all'importo calcolato il valore della metà dell'assegno sociale.
Tali disponibilità economiche devono essere dimostrate in qualche modo all'atto della richiesta di iscrizione in anagrafe.
A tal fine è possibile autodichiarare tale disponibilità economica, specificando il più precisamente possibile la provenienza o il deposito di tale disponibilità.
Le risorse economiche devono essere PERSONALI.
MODALITÀ:
Quando un singolo o nucleo familiare si trasferisce a Castellarano dall?Estero o da altro Comune Italiano, ha l'obbligo di comunicare il nuovo indirizzo all'Anagrafe.
La dichiarazione di trasferimento deve essere resa all'Anagrafe del comune in cui ci si è trasferiti, entro 20 giorni dall'effettivo trasferimento della propria dimora abituale.
Fino a tre mesi di domicilio il cittadino dell'UE non è obbligato a trasferire la residenza
Dopo tale periodo, se il comune di nuova dimora abituale dovesse venire a conoscenza del trasferimento senza che il cittadino abbia dichiarato il suo nuovo indirizzo nel comune di nuova dimora abituale, potrà effettuare previa opportuni accertamenti, iscrizione anagrafica d'ufficio.
La comunicazione di trasferimento di residenza può essere effettuata da un componente qualsiasi del nucleo familiare che si vuole trasferire, purchè maggiorenne, anche in nome e per conto degli altri componenti.
Chi fa la denuncia deve saper indicare i dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare o il nucleo di convivenza. Le nuove iscrizioni nell'ambito di una convivenza devono essere rese dal responsabile della convivenza stessa.
Il cambio di Residenza può avvenire con subentro in un'abitazione libera o con sistemazione in una già occupata in quest'ultimo caso sarà necessario che la persona già residente nell'immobile sottoscriva apposita dichiarazione.
Una persona o una famiglia che vuole andare a coabitare nello stesso appartamento con altra famiglia o altra persona, può dare luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie o delle persone, non vi siano vincoli previsti dall'art. 4 del DPR 223/89 e precisamente: vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela ecc. a tal fine, in caso di assenza dei vincoli sopra citati, per avere due stati di famiglia distinti, dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione, in carta libera, da presentare all'Ufficio Anagrafe, alla quale andrà allegata la fotocopia di un documento di identità.
Una volta effettuata la richiesta di iscrizione, presso gli sportelli dell'ufficio anagrafe, sarà necessario aspettare gli accertamenti effettuati da parte dell?Ufficio Messi Comunali, il quale attesterà la sussistenza della situazione di fatto, ovvero che il soggetto abbia trasferito di fatto la propria dimora abituale nel comune, all'indirizzo dichiarato.
Il Procedimento di immigrazione dall'estero o da altro Comune italiano deve concludersi, da parte del comune ricevente, nel termine di 90 giorni dalla data della richiesta.
Se dagli accertamenti esperiti non risulta verificata la dimora abitale all'indirizzo dichiarato, verrà comunicato il rigetto della richiesta di cambio residenza, così come disposto dalla Legge 241/90 con modifica e integrazione della Legge 15/2005.
Le certificazioni vengono rilasciate SOLO a conclusione del procedimento di iscrizione in Anagrafe.
Il cittadino UE, può informarsi, preferibilmente per telefono, presso l'Ufficio Anagrafe, dell'avvenuta iscrizione o aggiornamento, al fine di poter ottenere la certificazione aggiornata.
Fino alla conclusione positiva del procedimento, il cittadino appartenente all' Unione Europea, potrà ai fini della dimostrazione della propria residenza o della composizione del proprio nucleo famigliare, autocertificarlo, anche in carta libera e secondo le modalità stabilite dal DPR 445/00 e dal DPR 642/1972.
Alla conclusione positiva del procedimento, se il cittadino UE, NON E' IN POSSESSO DELL'ATTESTATO AL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA, verrà comunicato a mezzo lettera la conclusione del procedimento, specificando che a questo punto potrà recarsi presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Castellarano per vedersi rilasciare il corrispondente Attestato ( che può essere Provvisorio o Definitivo, vedi più sotto).
Dovrà dunque recarsi presso l'Ufficio Anagrafe munito di n. 1 foto tessera attuale e di n. 1 Marca da Bollo da €. 16,00.
Se il cittadino UE era in possesso di Permesso e/o Carta di soggiorno, e questo risultaa scaduto al momento della chiusura della pratica di iscrizione in anagrafe, questo documento dovrà essere ritirato dal Comune di Castellarano che lo riconsegnerà alla Questura di rilascio.
Se invece, il Permesso e/o Carta di soggiorno non è scaduto alla conclusione del procedimento di iscrizione in anagrafe, il cittadino UE dovrà attendere che questo scada, dopo di che dovrà presentare, di propria iniziativa, richiesta di rilascio del corrispondente Attestato (a seconda dei requisiti che si possiede o Provvisorio o Definitivo)
A questo punto gli verrà rilasciato il corrispondente Attestato (vedi più sotto).
Se il cittadino UE, non è in possesso della carta d?identità italiana, SOLO alla conclusione del procedimento, potrà richiederne il rilascio (vedi apposita scheda).
ATTESTATO AL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA
Questo Attestato può essere di due tipi, Provvisorio e/o Definitivo.
L'Attestato Provvisorio ha validità di anni 5, salvo la perdita dei requisiti richiesti dalla legge.
L'Attestato Definitivo ha validità a tempo indeterminato, salvo perdita dei requisiti richiesti dalla legge.
ATTESTATO PROVVISORIO:
Se il cittadino dell'Unione Europea che si trasferisce a Castellarano è già in possesso di questo tipo di Attestato rilasciatogli da altro Comune Italiano, non deve dimostrare i requisiti richiesti per il rilascio, essendo implicito il giusto possesso degli stessi.
Se il cittadino Ue, entra con il Permesso di Soggiorno e/o Carta di Soggiorno in corso di validità, una volta scaduto tale documento, dovrà essere cura dello stesso cittadino UE, fare richiesta all'anagrafe del Comune di Castellarano dell?Attestato Provvisorio o Definitivo, a secondo dei requisiti che si possiede (vedi più sotto per l'Attestato Definitivo).
Se il cittadino UE, possiede i requisiti per vedersi rilasciare l'Attestato Provvisorio, sempre alla scadenza del Permesso e/o Carta di Soggiorno, dovrà dimostrare il possesso di uno dei requisiti indicati più sopra, a seconda della categoria di appartenenza (se lavoratore, se studente, se appartenente ad altra categoria.)
Presentare all? Ufficio Anagrafe, richiesta al rilascio applicando sulla stessa una Marca da Bollo da Euro 16.00;
L'ufficiale d'Anagrafe dopo avere verificato i giusti requisiti, comunicherà al cittadini UE, l'accoglimento o il rigetto della richiesta.
Se la domanda viene accolta, il cittadino UE, per vedersi rilasciare l'Attestato corrispondente, dovrà munirsi di n. 1 foto tessera attuale e di una marca da bollo da Euro 16,00.
Come detto l'Attestato Provvisorio ha validità di 5 anni dalla data del rilascio, salvo la perdita dei requisiti richiesti dalla legge.
ATTESTATO DEFINITIVO:
Questo tipo di Attestato può essere richiesto al Comune di Castellarano, se si è già in possesso di Attestato Provvisorio, seguendo la procedura indicata più sotto;
Ovvero, può essere rilasciato ex novo all'atto della chiusura del procedimento di iscrizione in anagrafe, se si possiedono i requisiti necessari (oltre ai requisiti richiesti per l'iscrizione in anagrafe, anche i 5 anni di residenza continuata in un qualsiasi Comune italiano, debitamente certificabile).
A tal fine, sarà necessario consegnare all'Ufficio Anagrafe del Comune di Castellarano:
– Debita certificazione attestante la regolare residenza in Italia che deve obbligatoriamente corrispondere a 5 anni complessivi e continuati;
– La Documentazione attestante i requisiti necessari al regolare soggiorno in Italia, a seconda della relativa categoria di appartenenza, vedi sopra (contratto di lavoro, assicurazione, disponibilità economiche ecc.);
A questo punto, si dovrà presentare all?Ufficio Anagrafe domanda di rilascio di Attestato Definitivo applicandovi una Marca da Bollo da Euro 16.00.
L' ufficiale d'Anagrafe dopo avere verificato i giusti requisiti, comunicherà al cittadini UE, l?accoglimento o il rigetto della richiesta.
Se la domanda viene accolta, il cittadino UE, per vedersi rilasciare l?Attestato Definitivo, dovrà munirsi di n. 1 foto tessera attuale e di n. 1 Marca da Bollo da Euro 16.00, per soggetto richiedente.
Come detto, tale Attestato avrà validità a tempo indeterminato, salvo perdita dei requisiti richiesti dalla legge.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E' l'Ufficiale d' Anagrafe competente.
DOVE;
Previo appuntamento, anche telefonico.
Ufficio Anagrafe:
mappa
Sede
via Roma, 7 – 42014 – Castellarano (RE)
Telefono
Centralino per informazioni: 0536/850.114
Per appuntamenti telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 – alle ore 12.45 (cambio residenza, cambio di indirizzo, carte di identità per minori studenti, Attestati Cittadini UE, casi particolari).
Fax
0536/850.629
Orario: 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:00 (giovedì pomeriggio chiuso).

sabato dalle ore 08:30 alle ore 11:00 (solo su appuntamento).