A.I.R.E. – Anagrafe degli italiani residenti all'estero

ISCRIZIONI/VARIAZIONI E CANCELLAZIONI DALL’A.I.R.E. SOLO PER I CITTADINI ITALIANI
COS’E’ L’A.I.R.E.
E’ l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.
Iscriversi all’A.I.R.E. è un diritto-dovere di tutti i cittadini italiani che risiedono permanentemente all’estero.
Così com’è un diritto/dovere comunicare al competente Consolato le variazioni di indirizzo estero di residenza e le variazioni di Stato Civile.
Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero – A.I.R.E. – (Legge 27 ottobre 1988, n. 470 – G.U. n. 261 del 07.11.1988 con successiva modificazione che sono entrate in vigore dal 16 Giugno 2002) sono tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell’Interno. Le anagrafi dei Comuni sono costituite da archivi che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall’anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all’estero delle persone cui esse si riferiscono. L’anagrafe istituita presso il Ministero dell’Interno contiene i dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell’art.6 della Legge in questione.
La stessa anagrafe contiene inoltre i dati dei cittadini nati e residenti all’estero.
CHI SI DEVE ISCRIVERE ALL’A.I.R.E.
L’art.1, comma 8 della suddetta legge dispone che non sono iscritti nelle anagrafi i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore ai dodici mesi. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
L’articolo 2 delle Legge in questione dispone che l’iscrizione nelle anagrafi degli italiani all’estero debba essere effettuata nei seguenti casi:
a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all’estero;
b) per trasferimento dall’A.I.R.E. di altro comune o dall’anagrafe di cui al comma 4 dell’art.1, quando l’interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritto nell’A.I.R.E. o nell’anagrafe della popolazione residente del Comune;
c) a seguito della registrazione dell’atto di nascita;
d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero;
e) per esistenza di cittadino all’estero giudizialmente dichiarata.
I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un Comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dell’immigrazione. Coloro invece che risiedono all’estero alla data dell’entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno.
I cittadini italiani residenti all’estero che cambiano residenza o abitazione sono tenuti a farne dichiarazione entro novanta giorni all’ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la loro nuova residenza o abitazione.
In caso di dubbio o di risultanze contrastanti sulla fissazione della residenza all’estero, l’Ufficio consolare, anche con la collaborazione delle autorità locali, accerta la veridicità della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.
PERCHE’ ISCRIVERSI ALL’A.I.R.E.?
Si sottolinea l’obbligo per i cittadini italiani residenti all’estero di iscriversi all’A.I.R.E. perché solo ad essi sono riservati i servizi consolari che per legge sono erogabili dall’Ufficio.
Ovvero:
• Passaporti
• Stato civile
• Atti Notarili
• Esercizio del diritto di voto
Inoltre ciò consente di avere un migliore rapporto con lo Stato italiano e le sue istituzioni, anche vivendo all’Estero.
Nonché per fare in modo che i tuoi diritti politici e sociali siano realizzati, anche vivendo all’Estero.
LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione all’ A.I.R.E. è di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall’interessato, all’Ufficio consolare di residenza, attraverso la compilazione di un apposito modello. Tale modello viene trasmesso dall’Ufficio consolare al comune italiano di ultima residenza dell’interessato oppure, in caso di nascita e residenza continuativa all’estero del cittadino, al comune di ultima residenza della madre, del padre o dei suoi antenati. La dichiarazione deve essere accompagnata, laddove necessario, dai relativi documenti (atto di nascita e attestazione consolare del possesso della cittadinanza). La dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero deve essere resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente subito dopo il suo arrivo all’estero e, comunque, entro 90 giorni dalla data dell’espatrio. E’, peró, sempre possibile – anche dopo i 90 giorni – recarsi presso l’Ufficio consolare per richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E., regolarizzando, così, la propria posizione anagrafica. Per coloro che si sono trasferiti dall’Italia all’estero , l’iscrizione in A.I.R.E. comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente. L’iscrizione puó essere effettuata anche d’ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli Uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti. Il cittadino viene informato di tale iscrizione attraverso un atto amministrativo del comune, notificato all’indirizzo estero.
LA CANCELLAZIONE
La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene per iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente, a seguito di rimpatrio dall’estero; decesso; irreperibilitá presunta; perdita della cittadinanza italiana. Iscriversi all’A.I.R.E. e aggiornare la propria posizione (trasferimento di indirizzo o di Stato di residenza; modifiche dello stato civile, ai fini della trascrizione degli atti in Italia, quali matrimoni, nascite, divorzi, decessi, etc.) è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. Il rispetto di tale obbligo è un dovere civico, che comporta la possibilitá di esercitare il diritto di voto all’estero e di ottenere la carta di identitá e i certificati sia dal comune di iscrizione A.I.R.E. che dall’Ufficio consolare di residenza.
L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
I cittadini residenti all’estero e regolarmente iscritti all’A.I.R.E. hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia. Per le consultazioni amministrative, nonché per l’elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all’estero ricevono una cartolina-avviso, che consente loro di poter rientrare in Italia per prendere parte al voto. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’ Italia, gli elettori residenti nell’U.E. ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza. Gli elettori italiani residenti in Paesi non appartenenti all’U.E. ricevono, invece, la cartolina-avviso per il rientro in Italia ai fini del voto.
Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, è stata istituita, dalla Legge 459/2001, l’apposita circoscrizione estero per l’elezione di sei senatori e dodici deputati, per la quale gli elettori all’estero possono esprimere il proprio voto per corrispondenza. In questi ultimi casi l’elettore all’estero riceve dall’Ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali ed una busta affrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso. I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall’elenco degli elettori all’estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l’ undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all’A.I.R.E. e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza. A tal fine l’Ufficio consolare deve richiedere, entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall’elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.
LE COMPETENZE DEL COMUNE
I Comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all’estero, cioè degli italiani che dimorano abitualmente all’estero.
Ciascun comune ha la propria A.I.R.E.. Esiste, inoltre, un’A.I.R.E. nazionale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.
Oltre ai dati anagrafici l’A.I.R.E. registra l’indicazione relativa all’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza.
I singoli comuni inviano i dati all’A.I.R.E. centrale, via web-mail, attraverso un’apposita procedura informatica che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.
L’invio avviene attraverso un sistema di sicurezza che certifica le postazioni utilizzate per la trasmissione (back-bone).
NORMATIVA
Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988
D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989
Legge 459/2001.
DOVE ANDARE IN ITALIA
Ufficio Anagrafe del Comune di attuale residenza (se a Castellarano):
mappa
via Roma, 7 – 42014 – Castellarano (RE)
Telefono
Centralino per informazioni: 0536/850.114
Per appuntamenti telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 – alle ore 12.45 (cambio residenza, cambio di indirizzo, carte di identità per minori studenti, Attestati Cittadini UE, casi particolari).
Fax
0536/850.629
Orario
Lunedì – Venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.45;
Sabato – dalle ore 8.15 alle ore 11.45
DOVE ANDARE ALL’ESTERO
Presso il competente Consolato Italiano per circoscrizione, territorio di residenza.
Ricordiamo che non in tutti gli Stati esteri è presente un Consolato od un’ambasciata Italiana, in questi casi è però possibile che vi sia presente una Rappresentanza diplomatica del Nostro Stato.
In alcuni casi e per alcuni stati Esteri è possibile rivolgersi anche agli sportelli Consolari.
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