Cremazione

Con la legge n. 440 del 29/10/1987, la cremazione è stata riconosciuta servizio pubblico gratuito al pari dell’inumazione.
Il costo della cremazione (compresa la fornitura dell’urna cineraria) è a carico dei famigliari.

Modalità

La cremazione deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.
In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968.
Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti in modo inequivocabile la volontà di essere cremato.
La dichiarazione dev’essere convalidata dal Presidente dell’Associazione.