Autorizzazioni per disabili

Autorizzazioni per disabili

 

REQUISITI

Occorre che il richiedente abbia una ridotta capacità di deambulazione a seguito di patologie permanenti o di stati temporanei.

I permessi riguardano sia i richiedenti in grado di condurre veicoli, sia coloro che usufruiscono di veicoli condotti da altri soggetti.

 

DOCUMENTAZIONE

Al momento del primo rilascio occorre presentare:

  1. domanda al Sindaco del Comune di residenza, nella quale, si dichiarano sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta;
  2. certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti che nella visita medica sia stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione abbia effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;
  3. oppure verbale della Commissione medica integrata rilasciato dal centro medico legale INPS, riportante i requisiti di cui all’art.4 del D.L. n. 5/2012;
  4. documento d’identità del richiedente;
  5. 1 foto formato tessera;
  6. 2 marche da bollo da €. 16,00 nel caso di invalidità temporanea.

I contrassegni possono essere temporanei con scadenza inferiore a 5 anni oppure permanenti con durata di 5 anni dalla data di emissione.

Il contrassegno con invalidità permanente (esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 13 bis della Tabella B – D.P.R. 642/72) abilita il solo intestatario a usufruire degli stalli di sosta riservati alla categoria, alla esenzione del pagamento della sosta nonchè all’esposizione del disco orario e all’accesso e sosta in ZTL (zona a traffico limitato). Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Il contrassegno con invalidità temporanea richiede il pagamento dell’imposta di bollo sia per la domanda di rilascio /rinnovo che per l’autorizzazione comunale e si rinnova con ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida diano diritto all’ulteriore rilascio.

Alla scadenza il tesserino deve essere restituito all’ufficio che lo ha rilasciato.

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