Domanda convenzionata all’attività estrattiva

La Legge Regionale 17 del 1991 attribuisce ai Comuni il compito di rilasciare le autorizzazioni estrattive per la gestione di cave di materiali da costruzione.
L’attività estrattiva è consentita previo rilascio di autorizzazione che può avere una validità compresa tra un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni, e che il Comune può prorogare (per un periodo non superiore ad un anno), qualora, alla scadenza prevista vi sia un residuo di materiale non ancora estratto per cause documentabili.
L’autorizzazione può essere sospesa o revocata per motivi di interesse pubblico e può eventualmente decadere qualora l’attività estrattiva non abbia inizio trascorsi otto mesi dal suo rilascio o qualora, a seguito di diffida ad adeguarsi alle disposizioni di convenzione, il titolare non provveda.

La domanda convenzionata all’attività estrattiva deve essere presentata nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA – L.R. 4/2018) o essere preceduta da richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening – L.R. 4/2018).

La procedura autorizzativa prevede che il richiedente presenti al Comune competente per territorio, domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione elencata all’art. 13 della L.R. 17/91 nonché di quella eventualmente prevista dal PIAE e dal PAE.

Tutta la documentazione di progetto a corredo dell’istanza dovrà essere presentata in formato digitale e trasmessa via PEC all’indirizzo:

Documentazione da presentare:

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