Incendi boschivi: attivazione della fase di attenzione su tutto il territorio regionale

Per gli abbrucciamenti consentiti: maggiore cautela nel bruciare stoppie e legname, mai nelle giornate ventose e da concludere entro le 11 del mattino.

L’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (comunicato stampa) ha disposto l’attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale da sabato 27 marzo 2021 a domenica 11 aprile 2021 compresi, in base anche all’andamento delle condizioni meteo climatiche.

Durante il predetto periodo, le attività di abbruciamento di residui vegetali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.

Normativa di riferimento: “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2017-2021” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018.

 

ABBRUCIAMENTI CONSENTITI

Si ricorda che, ai sensi dell’ordinanza n. 20 del 24-02-2021, dal 1 ottobre al 30 aprile è vietato l’abbruciamento dei residui vegetali ad eccezione dei trattamenti fitosanitari. La deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali è prevista limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria.
Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

L’abbruciamento dovrà essere effettuato con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
L’abbruciamento deve sempre essere comunicato con le modalità individuate dal Regolamento forestale n. 3/2018 e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi: il preventivo avviso dovrà essere reso telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un’e-mail all’indirizzo “” o, appena sarà disponibile, tramite l’apposito applicativo web.
Per maggiori informazioni visitare la pagina web: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti

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