Prorogati al 15 maggio i termini di sospensione dei procedimenti amministrativi

Con l’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 il Governo ha prorogato dal 15 aprile al 15 maggio 2020 la data conclusiva del periodo di sospensione dei termini riguardanti, in via generale, i procedimenti amministrativi e l’efficacia degli atti amministrativi in scadenza. La sospensione dei medesimi termini era stata disposta fino al 15 aprile 2020 dall’articolo 103, comma 1 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

La sospensione dei termini, data la sua portata generale, interessa anche i procedimenti in materia di accesso, incluso l’accesso civico generalizzato. Pertanto, ove nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 siano pendenti richieste di accesso civico generalizzato (o di altro tipo), le amministrazioni possono avvalersi della sospensione del termine di conclusione dei relativi procedimenti per il periodo indicato (23 febbraio-15 maggio 2020).

Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal medesimo articolo 103, comma 1, secondo cui «Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati».
La proroga contenuta nell’art. 37 del d.l. n. 23 del 2020 non modifica invece quanto previsto dall’articolo 67 del d.l. n. 18 del 2020, che ha sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per rispondere «alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33» (art. 67, comma 3), con riferimento esclusivo al settore dell’amministrazione fiscale.